Statuto
STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA
FAMILIARI E VITTIME DELLA CACCIA
Costituzione - Denominazione - Sede
Art. 1 - E' costituita l'Associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA CACCIA in conformità al dettato della legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale della Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460., di seguito detta Organizzazione
Art. 2 - l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA CACCIA, più avanti chiamata per brevità Associazione si ispira ai principi di solidarietà umana, è interamente apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica o finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
Finalità e attività
Art. 3 - L'Associazione in particolare persegue la finalità di operare concretamente per il supporto alle vittime e per la prevenzione di danni futuri ad opera dell'attività venatoria.
Art . 4 - L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, sul territorio nazionale, che vengono di seguito elencate a titolo esemplificativo:
- Intervenire per evitare i danni alle coltivazioni dovuti agli animali inseriti a scopo venatorio in ecosistemi non adatti alla loro presenza.
- Intervenire per limitare i danni al turismo dovuti all'attività venatoria in zone ad alta frequentazione di escursionisti e amanti della natura .
- Promuovere studi, incontri, progetti e convegni.
- Assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio.
- Promuovere ricerche e analisi tecnico-scientifici.
- Instaurare un concreto coordinamento e collegamento fra altre Associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Organizzazione. Tale coordinamento e collegamento mira a promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento.
- Creare un movimento di opinione pubblica in difesa degli animali e del loro habitat.
- Svolgere un'educativa diffusione ambientale particolarmente all'interno delle scuole di ogni ordine e grado.
- Organizzare corsi di educazione civica per un corretto rapporto ed una sana convivenza fra uomini e animali.
- Organizzare conferenze e congressi medico-scientifici pubblicandone e divulgandone gli atti.
- Promuovere la preparazione sulle tematiche inerenti la protezione dell'uomo, degli ecosistemi, della natura e degli animali, attraverso corsi di formazione e specializzazione.
- Collaborare con la Protezione Civile, Enti e Istituzioni il cui ambito sia inerente all'ecologia e con le finalità statuarie, a salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta.
- Predisporre con le autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno riflessi nel campo della natura, dell'ambiente e della protezione animali.
- Collaborare al miglioramento, alla creazione e all'applicazione di leggi per la tutela della salute umana, dell'ambiente, delle specie vegetali e della protezione degli animali;
- Contribuire alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
- Assumere, per la divulgazione dei principi di sana ecologia, tutte le iniziative che siano compatibili con la funzione propria dell'Organizzazione e che non interferiscano nella sfera di attività di altri Enti o Uffici.
- Curando l'edizione di stampe periodiche e non.
- Effettuando ogni altro sevizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.
Soci
Art. 5 - Possono essere ammessi in qualità di soci tutti coloro che, avendo compiuto il 18o anno d'età, possano considerarsi familiari e vittime della caccia. Il termine vittima è utilizzato in senso ampio comprendendo, non solo casi di ferimenti o mortalità, ma anche danni psicologici, sociali ed economici.
Art. 6 - Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.
Art. 7 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.
Art. 8 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio, entro 30 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Diritti e doveri dei soci
Art. 9 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.
I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Tutte le prestazioni fornite dai aderenti sono a titolo gratuito.
Art. 10 - La qualità di socio di perde:
a) per morte
b) per morosità
c) dietro presentazione di dimissioni scritte
d) per esclusione
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre, in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.
Organi Sociali e Cariche Elettive
Art. 11 - Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 12 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca: in via ordinaria, una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consultivo; in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Art. 13 - La convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data stabilita con comunicazione scritta (o lettera, o telegramma, o fax, o e-mail o notiziario dell'Associazione) con riferimento preciso a: giorno, ora, luogo e ordine del giorno.
Art. 14 - L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno dei Soci presenti in nome proprio o per delega ad altra persona; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti in nome proprio o per delega ad altra persona.
Art. 15 - Ciascun socio può essere portatore al massimo di due deleghe delega.
Art. 16 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 17 - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediamente il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- Discutere e approvare il bilancio preventivo e consultivo;
- Definire il programma annuale di attività;
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- Determinare l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento.
- Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- Approvare eventuali regolamenti;
- Deliberare sulle responsabilità degli amministratori:
- Decidere sulla decadenza dei soci ai sensi dell'articolo 10.
- Decidere e discutere sugli argomenti all'ordine del giorno.
Art. 18 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto e/o di scioglimento dell'Associazione, per le relative deliberazioni sono richiesti i quorum deliberativi e costitutivi di cui all'art. 21 del Codice Civile
Consiglio Direttivo
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre a cinque membri: esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 20 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve predisporre l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire almeno dieci giorni prima della data stabilita con comunicazione scritta (o lettera, o telegramma, o fax, o e-mail o notiziario dell'Associazione).
Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti dello stesso; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro dodici giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione deve essere tenuta entro venti giorni dalla convocazione.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
Art. 21 - Il consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
Nello specifico:
- Elegge tra i proprio componenti il Presidente e lo revoca;
- Elegge tra i proprio componenti il Vice - Presidente e lo revoca;
- Elegge tra i propri componenti il Segretario e lo revoca;
- Fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Esamina le domande degli aspiranti Soci per l'eventuale accettazione;
- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- Ratifica i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di urgenza, nella prima seduta utile.
- Delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Presidente
Art. 22 - Il Presidente, che è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso, presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 23 - Il Presidente viene sollevato dall'incarico nel caso in cui non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli
Art. 24 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Art. 25 - Convoca l'Assemblea e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Art. 26 - Il Presidente, in caso di necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile. Art. 27 - In caso di impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Art. 28 - Il segretario collabora con il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del libro dei Soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali;
Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 29 - Il collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.
Art. 30 - Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente a essi.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito in apposito libro.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio.
Art. 31 - L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 32 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- quote associative e contributi dei simpatizzanti
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali
- ogni altra entrata che, a qualsiasi titolo, pervenga all’Associazione
Art. 33 - Il patrimonio sociale è costituito da:
- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali
Art. 34 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni
Art. 35 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale
Art. 36 - Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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